La legittimazione attiva nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali
Author(s)
Date Issued
2021
Type
article
Issue
4/2021
Start Page
1029-
End Page
1064
Journal
Abstract
Le azioni di responsabilità sono
concepite dall’ordinamento come azioni generali cui chiunque può ricorrere
per ottenere ristoro a fronte di un danno subito, indipendentemente
dalla fonte della responsabilità che si vorrebbe ascritta al soggetto
danneggiante e dalla validità stessa della pretesa azionata. L'azione risulta legata
unicamente alla prospettazione attorea in quanto dipendente dalla sola
corrispondenza tra chi agisce in giudizio e colui che, nella domanda giudiziale,
è affermato titolare della situazione giuridica dedotta. Un eventuale difetto di legittimazione ad agire, pertanto, potrebbe essere integrato solo
laddove una tale affermazione mancasse e salvo che, nel caso di specie,
non ricorresse una delle ipotesi di legittimazione a far valere, in nome
proprio, un diritto altrui, accordate in via straordinaria da apposita disposizione
di legge e legittimate, in via generale, dall’art. 81 del codice di rito. Dall’impostazione codicistica prescelta discende che chiunque invochi
a suo favore una responsabilità extracontrattuale o contrattuale
contro degli organi apicali della società5, è legittimato a proporre la domanda
giudiziale di responsabilità nei confronti dell’amministratore. La qualifica del soggetto che esercita l’azione di responsabilità non è
tuttavia indifferente per il processo, in quanto diversa è la natura dell’azione
di responsabilità a seconda che venga esercitata dalla società cui
appartengono gli amministratori o dagli altri soggetti cui il legislatore riconosce
legittimazione attiva.
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