La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica
Author(s)
Date Issued
2019
Type
article
Issue
2
Start Page
217
End Page
226
Abstract
Con l’ord. n. 22406/2018 le Sezioni Unite della Corte di cassazione stabiliscono che le argomentazioni
su cui si fonda la sent. n. 26282/2013 e che avevano indotto ad affermare la giurisdizione contabile in
caso di danno cagionato al patrimonio sociale da parte di amministratori di una società in house non
ostano a una eventuale concorrente giurisdizione del giudice ordinario investito da un’azione sociale
di responsabilità per ilmedesimo danno. La soluzione offerta dai giudici di legittimità non sembra però
convincente in quanto in possibile contrasto con il principio del ne bis in idem. Più condivisibile
sarebbe stata la decisione di riconoscere la giurisdizione ordinaria per il danno al patrimonio sociale e
quella contabile per il danno diretto al patrimonio dell’ente pubblico partecipante, così come già
stabilito, a partire dalla sent. n. 26806/2009, per tutte le altre società a partecipazione pubblica.
